" Statuto
della
Banda
Sociale
di
Storo
Art.
1:
E' costituita a Storo, ufficialmente dal 1909 (data del primo statuto),
un'associazione culturale musicale denominata: "BANDA SOCIALE di STORO”;
Art.
2:
La Banda è un'associazione culturale apolitica. L'associazione ha lo scopo di
esercitare e diffondere l'attività musicale, di avvicinare i giovani alla
musica, di dilettare ed educare il pubblico.
Art.
3:Vi
possono accedere persone di ambo i sessi, purché
siano in possesso di una preparazione musicale, ritenuta tale da un giudizio del
maestro;
Art.
4
:L'ammissione al corpo bandistico è subordinata all'impegno di ogni interessato
ad accettare ed osservare le norme contenute nel presente Statuto e
nell'eventuale Regolamento interno;
Art.
5
:Ogni componente della Banda è tenuto a curare e migliorare la propria
preparazione musicale, mediante i corsi organizzati direttamente dalla Banda o
in collaborazione con altri enti o associazioni. La Direzione ( o per essa il maestro) può disporre di
eventuali spostamenti o addirittura per l'espulsione di coloro che per
negligenza o inefficienza non raggiungano un livello musicale apprezzabile.
L'espulsione può avvenire anche per l'inosservanza delle regole stabilite nel
presente Statuto e nel Regolamento interno, o per gravi offese o mancanze di
rispetto nei confronti di qualsiasi bandista.
Art.
6
:Ogni suonatore o bandista devo accettare lo strumento che gli viene assegnato
dal maestro, il quale cercherà di assecondare i desideri dello stesso. I
suonatori sono responsabili verso la Banda della divisa, degli strumenti, di
tutte le partiture e del materiale che ricevono in consegna;
Art.
7
:Ogni componente deve rispettare scrupolosamente le seguenti norme:
a)
frequentare assiduamente tutte le prove di musica. E' giustificata l'assenza per
motivi di lavoro e per malattia, di cui peraltro si deve dare avviso al maestro
prima dell'inizio della prova. b) osservare rigorosamente l'orario fissato. c)
mantenere la disciplina durante le prove e tenere un comportamento corretto,
educato e di rispetto verso gli altri bandisti e in occasione delle esibizioni
pubbliche.
Art.
8:L'inadempienza
o l'inosservanza di tali norme formerà oggetto di esame da parte della
Direzione che provvederà in un primo tempo ad un richiamo scritto e quindi
all'espulsione dalla Banda.
Art.
9:Conserva
il posto di bandista, oltre al suonatore che si ammala, anche chi emigra
temporaneamente o chi non può essere presente per motivi di lavoro o di studio.
L'assunzione di nuovi suonatori, in sostituzione dei bandisti assenti
temporaneamente, sarà decisa dalla Direzione di comune accordo con il maestro.
Art.
10:Il
bandista che abbandona la Banda, deve consegnare al Presidente la divisa, lo
strumento, le partiture e tutti gli oggetti avuti in consegna. Il bandista
dimissionario non può vantare verso la Banda, nessuna pretesa per trattenere lo
strumento avuto in dotazione, per prestazioni od altro.
Art.
11:L'associazione
non ha fini di lucro. Il sostentamento economico della Banda deriva: da
contributi di enti pubblici e cooperativistici, da entrate per produzioni
musicali o concerti, da offerte, da tesseramento, da lasciti testamentari, da
eventuali rendite del patrimonio sociale e da altri proventi. Spetterà alla
Direzione operare nel migliore dei modi per garantire al corpo musicale il
necessario sostentamento della propria attività.
Art.
12:La
Banda si compone di soci attivi, onorari e benemeriti. I soci attivi sono i
suonatori, i componenti la Direzione e gli allievi. I soci onorari possono
essere persone od enti morali e finanziari che allo scopo di aiutare
l'associazione, fanno offerte in denaro o contribuiscono con aiuti di altro
genere. I soci benemeriti sono quelle persone o enti che lavorano per
l'associazione per 30 anni effettivi o tutte quelle persone che come tali
vengono proclamate dall'assemblea generale per meriti insigni resi
all'associazione. Sia i soci benemeriti che onorari saranno iscritti nell'albo
d'onore dell'associazione.
Art.
13:Nessun
compenso spetta ai singoli bandisti o ai componenti della Direzione, per
l'attività svolta in seno alla Banda, vige quindi il divieto di distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
14:La
Banda non ha obblighi preventivi verso alcuna istituzione se non per decisione
unitaria della Direzione.
Art.
15:La
Banda è retta dalla Direzione eletta dall'Assemblea generale ed è formata da
suonatori e da persone esterne alla Banda (non suonatori) ;La Direzione è
composta di 12 membri ai quali va aggiunto il maestro con diritto di voto. La
Direzione rimane in carica per tre anni e può essere rieletta. I componenti
della Direzione devono aver compiuto 18 (diciotto) anni.Nella prima seduta la
Direzione provvederà ad eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario, il Cassiere. La Direzione può rimanere in carica con un minimo di 5
persone. Se i componenti la Direzione non raggiungono il numero minimo
stabilito, si deve convocare l'assemblea generale per eleggere un nuovo
Direttivo.
Art.
16:La
Direzione predispone il programma annuale dell'attività, delibera
sull'accettazione o sull'espulsione dei soci, amministra il patrimonio sociale,
delibera su tutto quanto concerne l'attività della Banda nello spirito del
presente Statuto.
Art.
17:L'indirizzo
tecnico del complesso è di competenza del maestro, in pieno accordo con la
Direzione.
Art. 18:Le riunioni della Direzione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. La Direzione delibera a maggioranza di voti dei presenti. Per la decisione di espulsione di un socio occorre però la maggioranza assoluta.
Art.
19:Il
Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta la Banda nei
rapporti con le istituzioni, convoca e presiede le sedute della Direzione,
dirige le assemblee generali, cura l'esecuzione dei deliberati delle stesse.
Art.
20:Le
prestazioni dei membri della Direzione sono gratuite. Ogni atto sociale deve
portare la firma del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.
Art.
21:Spetta
alla Direzione la scelta del maestro, che sarà assunto previo un accordo
scritto. Al Maestro spetta l'indirizzo musicale della Banda, la scelta del
repertorio musicale, il coordinamento delle attività didattiche.
Art.
22:Ogni
anno, nel periodo ritenuto più propizio della Direzione, possibilmente entro la
primavera, sarà convocata l'assemblea generale ordinaria, mediante pubblici
avvisi, da affiggersi almeno 8 (otto) giorni prima. E' compito dell'Assemblea
generale, approvare il bilancio annuale dell'attività svolta, proclamare i soci
benemeriti e onorari, modificare lo statuto, sciogliere l'associazione. Ogni tre
anni, è compito dell'Assemblea generale, eleggere la nuova Direzione. Hanno
diritto di voto le persone presenti in assemblea che abbiano compiuto 18 anni.
Ogni persona può esprimere al massimo 10 (dieci) preferenze.
Art.
23:L'Assemblea
generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti dei
presenti, sia per alzata di mano, che per scrutinio segreto, a seconda
dell'importanza dell'oggetto trattato.
Art.
24:Lo
scioglimento dell'associazione avviene per decisione dell'assemblea generale. In
caso di scioglimento gli strumenti, le suppellettili, l'archivio musicale e le
attrezzature della Banda, saranno consegnati al Comune di Storo. Il Comune
diverrà depositario di tutto il patrimonio della Banda, rimanendone custode e
garante fino alla ricostituzione di altra associazione con analoghe finalità.
Dell'atto di consegna verrà redatto verbale in duplice copia, una delle quali
sarà conservata dal Presidente in carica, a dimostrazione dell'avvenuta
consegna.
Art.
25:Qualora
l'autorità competente richiedesse a norma di legge, una qualche modifica al
presente statuto, resta statutariamente autorizzata la Direzione in carica ad
introdurvela.
Art.
26:Per
Statuto sono fissate le partecipazioni gratuite a : Capodanno, Corpus Domini,
sagra di S. Lorenzo, Commemorazione dei defunti e del 4 Novembre.
Art.
27:La
Banda è tenuta a partecipare ai funerali dei bandisti, dei loro coniugi, dei
loro familiari fino al I° grado di parentela, dei soci benemeriti e onorari,
dei Presidenti, dei Maestri.
Art.
28:Per
quanto non previsto dal presente Statuto, saranno valide ed operative le
deliberazioni della Direzione nei limiti di sua spettanza.
Lo
Statuto è stato approvato nell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2005.
sito ufficiale Banda Sociale di Storo ©2003
Telefono: Presidente 339 9905425
Via
C. Battisti, 48
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